1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a princìpi di più equa distribuzione delle risorse economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.
1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata entro il 31 dicembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre e satellitare è ispirata a princìpi di più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite la nuova tecnologia digitale. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.
1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle
1. Fino al 31 dicembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle
«9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il settore delle comunicazioni, nessun soggetto può, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati o che li controllino ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del medesimo settore delle comunicazioni».
1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e
1. Le frequenze televisive analogiche ridondanti per almeno il 95 per cento del
6. I soggetti di cui al comma 5 hanno l'obbligo di convertire alla tecnologia digitale l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all'articolo 1, comma 1.
1. Allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audiovisive
3. La delega è altresì esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.
1. Identico.
a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;
a) identica;
b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;
b) identica;
c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;
c) identica;
d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;
d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, del loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico;
e) assicurare l'interoperabilità dei contatori elettronici (meter) rispetto a tutte le tecnologie digitali;
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
Soppresso.
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.
1. Identico.
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;
a) identica;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «cinema;» e: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;
«p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
«3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela degli interessati, nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle relative modalità di esercizio»;
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni
c) l'articolo 27, comma 3, è abrogato;
f) identica;
d) all'articolo 31, comma 1, le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;
g) identica;
e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» sono soppresse;
h) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» e: «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico» sono soppresse;
f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.
i) identica.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque alla verifica di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
«11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo».
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
«2. Identico:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
a) identica;
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);
b) identica;
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
c) identica;
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
d) identica;
e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
e) identica;
f) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».
f) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».
5. Dopo l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
«2-bis. Identico.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.
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e cinematografiche europee, in par-ticolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico, nonché allo scopo di assicurare l'equilibrio nei rapporti contrattuali tra produttori e soggetti che provvedono alla diffusione o alla distribuzione delle loro opere, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente periodo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) riconoscimento del valore culturale delle opere europee, in particolare quelle cinematografiche, quali fonti di arricchimento della persona anche ai fini della promozione di una più forte identità italiana ed europea;
b) riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alla loro attività;
c) riconoscimento in capo ai produttori indipendenti della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva, con limitazioni temporali per i diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive;
d) riconoscimento del diritto delle emittenti locali alla diffusione o distribuzione
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delle opere europee dopo un'ade-guata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale;
e) riconoscimento dell'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti.
a) estendere gli obblighi di programmazione vigenti a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti;
b) destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti;
c) estendere la base di contribuzione economica da parte di tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti, a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio;
d) destinare quote specifiche delle risorse economiche di cui alla lettera c) in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete internet sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento;
e) prevedere la titolarità in capo ai produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari e l'obbligo per le emittenti e i fornitori di contenuti di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
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f) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;
g) consentire la vendita e l'acquisto di diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;
h) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva a quella della prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali;
i) consentire ai produttori indipendenti di utilizzare l'inserimento di prodotti quale fonte di finanziamento di opere cinematografiche, film per la televisione e opere di fiction, a condizione che non siano stati prodotti o commissionati, direttamente o indirettamente, da emittenti o fornitori di contenuti stabiliti in Italia.
1. Il sistema televisivo locale costituisce una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo. A tal fine, fermi restando, a regime, la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e il rispetto dei princìpi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale disciplinata dalla presente legge è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse resesi disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 7.
2. Le forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale.
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3. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
4. Il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
Pag. 37 e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(vedi co. 5)
f) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.
Soppresso.
3. In applicazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce, con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate.
4. Ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.
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2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento.
2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento e impone la restituzione delle somme eccedenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5., capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Identico.
4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
Pag. 39 5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
6. All'articolo 41, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro».
1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, individuano le modalità intese ad assicurare l'attuazione del principio di cui al presente articolo.
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c) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
e) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
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interconnesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29»;
2. All'articolo 2, comma 1, lettera l), e all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «sistema integrato delle comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «settore delle comunicazioni».
3. Identico.
3. Il comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
4. Identico.
4. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
5. Identico:
Pag. 42modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
2-ter. In sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di tali titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero di sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2».
6. Gli articoli 21, 23, comma 5, e 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.
7. Identico.
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8. All'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono inserite le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali».
9. Il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.
7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
10. Identico.